Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
CM 22 del 21/12/2015
AOODGOSV/Prot. 14017
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2016/2017.
La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2016/2017, le iscrizioni:
– alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
– alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
– ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione
professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e
dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
– alle classi terze degli istituti tecnici e professionali;
– al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico
a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio
2016.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui è cenno nel paragrafo
11 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota della scrivente Direzione generale,
nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni, anche con riferimento ai termini.
1 – Iscrizioni on line
1.1 – Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line
per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado statali. A partire da quest’anno, il servizio “Iscrizioni on line” è attivo anche
per le scuole in lingua slovena.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 22 gennaio
2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016. Dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016 è possibile
avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si
effettuano on line presso le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto
la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale
erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali
nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base
volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Per l’anno scolastico 2016/2017, il servizio di iscrizione on line per i percorsi erogati dai
Centri di formazione professionale è attivato per le seguenti Regioni: Lazio, Lombardia,
Molise, Piemonte, Sicilia, Veneto.
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I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità,
genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione
professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle
famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le
scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o
terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2016/2017.
1.2 – Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
1. alle scuole dell’infanzia;
2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;
3 alle classi terze degli istituti tecnici e professionali;
4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico
a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di
prevenzione e pena;
6. agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai
minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione
scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente
circolare e/o alle eventuali disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione
scolastica presso la quale si chiede l’iscrizione.
2 – Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le
caratterizzano attraverso la funzione SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area Rilevazioni, sulla base
delle indicazioni fornite con nota dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i
sistemi informativi e la statistica – Ufficio VI – Statistica e studi.
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita
funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on
line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua
validazione, pubblicazione ed eventuale collaudo a cura delle istituzioni scolastiche), viene
fornita una dettagliata spiegazione dalla predetta Direzione generale competente, attraverso la
pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina
dedicata sul portale SIDI, che conterrà le smart guide, le FAQ e ogni utile materiale.
In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale,
uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici degli alunni, e in una parte che ogni
scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un ampio
elenco di voci predefinite o aggiunte dalla scuola.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai
genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere
direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
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Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti
all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di
razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Un’aperta ed efficace collaborazione tra
le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento
delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.
In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di
istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo,
con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in
apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri
di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di
ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza
dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In
quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema
ratio, a parità di ogni altro criterio. È, comunque, da evitare il ricorso a eventuali test di
valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.
2.1- Raccolta dei dati personali
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto,
si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
di seguito, Codice) e, con specifico riguardo al trattamento di dati sensibili e giudiziari
effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del “Regolamento recante identificazione dei
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della
pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (d. m. 7 dicembre 2006, n.
305), in conformità al parere del 26 luglio 2006 del Garante per la protezione dei dati
personali.
Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente
trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati
personali con parere n. 563 del 12 dicembre 2013, si ritiene opportuno fornire indicazioni alle
scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il
modulo di iscrizione per fornire agli studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale
dell’offerta formativa1 e alle risorse disponibili.
1 La legge 13 luglio 2015, n. 107, ha delineato un’organizzazione scolastica innovativa che ha come obiettivo la
completa realizzazione dell’autonomia scolastica. Si richiamano a tal proposito i commi da 12 a 19 dell’articolo
1 della predetta legge, afferenti al piano triennale dell’offerta formativa, documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, con il quale le scuole esplicitano alle famiglie la
propria offerta formativa.
In particolare, la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 5
ottobre 2015, n. 2157, in considerazione della recente approvazione della legge 107/2015 e dei tempi di
perfezionamento dei piani di dimensionamento regionali, individua il 15 gennaio 2016 come termine ultimo per
la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, al fine di garantire il regolare svolgimento delle
procedure per l’avvio dell’anno scolastico 2016/2017, ivi comprese le iscrizioni degli alunni.
Inoltre, la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione dell’11 dicembre
2015, n. 2805, definisce gli orientamenti per la redazione del piano triennale dell’offerta formativa.
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In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente
pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e
che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa (cfr. art. 11 del Codice). La
valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta
verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla
finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a
disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso
dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice).
A tale proposito, si richiama la nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015,
prot. n. 2773, con la quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto
alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli
alunni.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero
per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con
delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da
rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità
perseguita.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice,
secondo le seguenti modalità:
1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima
dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la
presa visione;
2. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le istituzioni scolastiche
paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere
opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti, quali, a esempio, la
pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che
consentono l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi agli studenti che,
pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le
finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non
superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).
3 – Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”.
A partire da quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a
disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV),
documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso
un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle
priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni.
Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di
autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola
con una serie di dati e analisi;
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 15
gennaio 2016;
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 22 gennaio 2016;
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– inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire
l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater2 del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.
154.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che
compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza
dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
4 – Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del
primo ciclo di istruzione
4.1-Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è
effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la
compilazione della scheda A3 allegata alla presente circolare, dal 22 gennaio 2016 al 22
2 Art. 316 co. 1 c.c.
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la
residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 c.c.
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine
della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 c.c.
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo
della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che
non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il
genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
3 L’eventuale personalizzazione del modello di iscrizione, che conterrà comunque le informazioni richieste nella
scheda A allegata, viene effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla base di specifica delibera del
Consiglio di istituto, che si attiene a quanto precisato in merito alla individuazione delle ulteriori richieste di
informazioni alle famiglie.
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febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 894, possono essere iscritti
alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di
età.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2017. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2017.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono
tre anni di età entro il 31 dicembre 2016, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti
dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del d.P.R.89/2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Sono attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni
comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole
paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto
domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89/2009 (art. 2,
comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può
essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale
massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del d.lgs. n.59/2004.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Le scuole comunicano per iscritto agli interessati, debitamente motivandolo, l’eventuale
mancato accoglimento delle domande, in tempo utile per consentire l’opzione verso altra
scuola.
4.2 – Iscrizioni alle “Sezioni primavera”
Per l’anno scolastico 2016/2017 è prevista la prosecuzione delle “Sezioni primavera”, che
costituiscono un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da
intendersi come servizio socio educativo integrato e aggregato alle scuole dell’infanzia ed
eventualmente ai nidi d’infanzia, ai sensi dell’Accordo in Conferenza unificata n. 83/CU del
1° agosto 2013, rinnovato con l’Accordo in Conferenza unificata n. 78/CU del 30 luglio 2015.
Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali da intese tra
gli Uffici scolastici regionali e le Regioni.
4.3 – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano esclusivamente on
line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016.
I genitori5:
– iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2016;
– possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2016 e
comunque entro il 30 aprile 2017. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
4 Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92/2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del
d.P.R. n. 89 del 2009.
5 Cfr. art. 337 quater co.3
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
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posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni
di età successivamente al 30 aprile 2017.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2017,
i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e
cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del predetto d.P.R. 89 /2009, è così
strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che
devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul
modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero
di domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale
dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo
conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le
domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di
istituto), i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a
un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono
avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola
primaria statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi
materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non
paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente
dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene
effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori che entro il
termine dell’anno scolastico 2016/2017 l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di
idoneità alla classe seconda.
Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si rammenta
che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
4.4 – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on
line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 8:00 del 22 febbraio 2016.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89/2009, è così
definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di
servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in
fasce orarie pomeridiane.
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L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che
devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul
modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da
effettuare.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le
domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di
istituto), in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, è possibile indicare, in
subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la
domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio
e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che gli alunni
provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli
alunni provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del
modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova
orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato
superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova
istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 22 febbraio 2016 e
comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano
avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola
secondaria di primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche
e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione
non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il
dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì che, entro il termine
dell’anno scolastico 2016/2017, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla
classe seconda.
Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni
soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
5 – Obbligo di istruzione
5.1 – Modalità di assolvimento
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
– frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale
erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti
professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
– stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi
dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
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– istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione,
il minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità alla classe terza dell’indirizzo di studi
prescelto6.
5.2 – Responsabilità condivisa
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base,
necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei
seguenti soggetti:
• i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui
competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
• le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e
coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito,
assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta
dei percorsi di studio e di lavoro;
• l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i
presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
• le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena
fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i
supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.
5.3 – Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle
procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio
istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori
per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non
paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano
provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni
vanno puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line,
nell’Anagrafe nazionale degli alunni.
A riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo
aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli
studenti e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
6 – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado nell’a.s. 2015/2016 alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado
sono effettuate esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 8:00 del
22 febbraio 2016.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli
ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente
ai dd.P.R. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010 e successive integrazioni, riportati agli allegati
nn. 1, 2, 3 alla presente circolare.
A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado,
inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma
analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo
6 Si veda in proposito la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del
4 febbraio 2011, prot.781. Si fa presente che l’esame di idoneità deve essere sostenuto anche per l’accesso alla
classe seconda della scuola secondaria di secondo grado.
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trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di
secondo grado.
Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non
più di tre possibili opzioni.
6.1 – Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo
grado statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi
un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si
può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai
criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on
line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di
iscrizione verso l’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione
da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre
opzioni.
In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
L’iscrizione è disposta d’ufficio:
− per gli studenti delle classi successive alle prime, a eccezione degli studenti delle classi
seconde che debbono iscriversi alla classe terza di uno degli indirizzi dell’istruzione
tecnica e professionale, di cui ai successivi paragrafi 6.5 e 6.6.
− per gli studenti ripetenti le classi prime.
6.2 – Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le
sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010, che subordina l’iscrizione degli studenti al
superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e
coreutiche.
Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a. s. 2016/2017,
in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a
consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di
posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 22 febbraio 2016 e
comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
6.3 – Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Il d.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante il “Regolamento di organizzazione dei percorsi della
sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si
inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico.
Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano
autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che
hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a. s. 2016/2017, l’attivazione di una sola classe
prima per ciascuna istituzione scolastica.
6.4 – Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Dal 22 gennaio al 2016 al 22 febbraio 2016 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli
allievi che frequentano il secondo anno nell’a.s. 2015-16.
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Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli alunni degli istituti tecnici frequentanti la classe
seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il
percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:
– prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/ opzione dell’indirizzo già
frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato,
purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico
cui si è iscritti;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente
nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, purché del medesimo settore,
facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite
della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel
successivo paragrafo 8.
Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura
delle Iscrizioni online.
6.5 Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali
Dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli
allievi che frequentano il secondo anno nell’ a.s. 2015-16.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli alunni degli istituti professionali frequentanti la
classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni : “Arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi
nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:
− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/ opzione dell’indirizzo già
frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione, del medesimo
indirizzo, ma non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone
richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola
cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo
paragrafo 8.
Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla
procedura delle Iscrizioni online.
6.6 – Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del
settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione
“Viticoltura ed enologia”
L’art. 8, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, ha previsto, per i percorsi degli istituti
tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione
“Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato
del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole
ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati
degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione
“Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita,
a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti
nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti
complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà
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determinata tenuto conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola
prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 22 febbraio 2016,
sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
7 – Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio
2016, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti
professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare, nonché dai Centri
di formazione professionale accreditati dalle Regioni che aderiscono al sistema “Iscrizioni on
line” su base volontaria.
Per l’anno scolastico 2016/2017 il servizio di iscrizione on line ai Centri di formazione è
attivato nelle seguenti Regioni: Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Veneto.
Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale
regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di
conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’a.s. 2015/2016 e intendano
assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
8 – Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il
corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di
un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno
scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa
motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a
quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da
parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è
tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti
l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta
che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalle scuole
interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.
9- Accoglienza e inclusione
9.1 – Alunni con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti
collegiali previsti dal d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale,
nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la
famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, l’attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo,
qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico
2016/2017, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e
formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992, al
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fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati (articolo 9, comma
4, d.P.R. 22 giugno 2009, n.122)7.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo
del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non
frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di
istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni
(cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
9.2 – Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al
d.m.12 luglio 2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare
i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA,
attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a
quanto previsto dall’articolo 6 del d. m. 5669/2011, che supera l’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo
grado.
L’alunno con diagnosi di DSA esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che
consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di
credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire il percorso
di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e
formazione professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi
crediti formativi maturati.
9.3 – Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla c. m. 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare,
al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione
delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni
con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in
modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando – di norma – dei limiti massimi di
presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza
della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i
minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità
previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non
italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.
Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”
che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale
definitivo.
7 Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate dal MIUR- Direzione generale
per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione il 4 agosto 2009.
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
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Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione
delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio
2014.
10 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione
on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui
alla scheda B allegata alla presente circolare.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello
nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve
essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione
nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
11 – Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di
prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 29 ottobre
2012, n. 263, in:
– percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse
all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139;
– percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art.
4, co. 6, del d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica;
– percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA,
destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263/2012, finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della
lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non
hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono
iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la
possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere,
nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
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Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che
sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta
ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio
conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana.
Con successiva nota della scrivente Direzione generale saranno fornite dettagliate istruzioni
circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, anche con riferimento ai termini.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle
D’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua
italiana
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua
tedesca
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località
ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la
Provincia
TRENTO
e, p.c., al Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
all’Ufficio legislativo
all’Ufficio Stampa
al Gabinetto dell’On. Ministro
SEDE
al Coordinamento tecnico della IX Commissione
della Conferenza delle Regioni
Via Parigi
ROMA